Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 07/06/2013 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 2. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 3. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 4. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni |
Art. 5. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 7. Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 8. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni |
Art. 9. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 11. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 12. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 13. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 14. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 15. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 16. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni |
Art. 17. Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 18. Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" |
Art. 19. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni |
Art. 20. Abrogazioni |
Art. 21. Disposizioni finali |
Art. 22. Norma finanziaria |
§ 5.2.190 - L.R. 7 giugno 2013, n. 10.
Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.
(B.U. 11 giugno 2013, n. 49)
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della
"1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle finalità fissate in particolare dall’articolo 1, comma 5, dello Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale:".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
"1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi ad organismi e associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero quale finalità statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio.".
Art. 2. Modifica dell’articolo 2 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
4. Il comma 2 dell’articolo 2 della
"2. Le iniziative regionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono volte a:
a) diffondere e valorizzare fra le comunità venete all’estero la cultura e l’identità veneta, avendo particolare riguardo allo sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed economiche tra la Regione del Veneto e le realtà venete all’estero, nonché allo sviluppo delle professionalità dei giovani all’estero;
b) promuovere l’organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nel Veneto;
c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell’emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;
d) fornire assistenza nei casi in cui si verifichino all’estero particolari eventi socio-politici;
e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all’estero, delle relative pubblicazioni e del materiale audiovisivo e/o radiofonico;
f) prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo.".
Art. 3. Modifica dell’articolo 3 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 4. Modifica dell’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
"1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l’edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l’accesso alle fasce più deboli.".
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della
"4. L’alloggio, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena la revoca dello stesso.".
3. Il comma 5 dell’articolo 4 della
"5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione.".
4. Il comma 6 dell’articolo 4 della
"6. Ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell’anno di assegnazione del contributo medesimo.".
5. Il comma 7 dell’articolo 4 della
6. Il comma 8 dell’articolo 4 della
Art. 5. Modifica dell’articolo 5 della
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
Art. 7. Abrogazione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
Art. 8. Modifica dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
"Art. 8
Interventi socio-assistenziali
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, può disporre il rimborso, anche parziale, delle seguenti tipologie di spese:
a) di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che si riunisca agli stessi entro un periodo massimo di sei mesi;
b) di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell’arredo, del mobilio e di attrezzature varie;
c) di prima sistemazione;
d) di trasporto delle salme dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dall’estero nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le situazioni di particolare bisogno e le modalità del rimborso delle spese di cui al comma 1.".
Art. 9. Modifica dell’articolo 9 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 10. Inserimento dell’articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
"Art. 9 bis. Iniziative e relazioni economico-sociali
1. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all’estero, anche in collaborazione con le associazioni, i comitati e le federazioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettere a) e c).
2. La Regione favorisce altresì rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche e associazioni, al fine di sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche.".
Art. 11. Modifica dell’articolo 10 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della
"c bis) allo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e di informazione.".
Art. 12. Modifica dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
"Art. 11
Formazione e aggiornamento culturale
1. La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione professionale e l’aggiornamento culturale a favore dei seguenti soggetti che intendano mantenere la propria residenza all’estero:
a) i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi;
b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla quinta generazione dei soggetti di cui alla lettera a).".
Art. 13. Modifica dell’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
"1. La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all’articolo 11:
a) l’organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nella Regione;
b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto e nei paesi dove operano le collettività venete.".
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 14. Modifica dell’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 15. Modifica dell’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 16. Modifica dell’articolo 16 della
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della
"c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;".
2. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 16 della
"d) da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) del Veneto;".
3. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 16 della
4. Dopo la lettera g) del comma 3 dell’articolo 16 della
"g bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentanove anni, designato in sede del Meeting annuale di cui all’articolo 16 bis.".
5. Al comma 4 dell’articolo 16 della
6. Al comma 6 dell’articolo 16 della
7. Al comma 8 dell’articolo 16 della
Art. 17. Inserimento dell’articolo 16 bis nella
1. Dopo l’articolo 16 della
"Art. 16 bis. Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero, attraverso l’organizzazione del "Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero", di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la quinta generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.".
Art. 18. Modifica dell’articolo 17 della
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della
"1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati veneti che con la loro attività abbiano onorato il Veneto nel mondo.".
Art. 19. Modifica dell’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della
"a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;".
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della
"b) dei circoli aventi sedi all’estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;".
4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della
"c) dei comitati o delle federazioni all’estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.".
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della
"2 bis. Presso la Giunta regionale è altresì istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.
2 ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione delle aggregazioni nell’elenco di cui al comma 2 bis.".
6. Il comma 4 bis dell’articolo 18 della
"4 bis. La Giunta regionale può concedere alle associazioni, ai comitati e alle federazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute in stretto collegamento all’attività associativa svolta e debitamente documentate.".
Art. 20. Abrogazioni
1. L’articolo 48 della
Art. 21. Disposizioni finali
1. La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 19 si applica anche ai circoli già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), della
Art. 22. Norma finanziaria
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 165.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 "Iniziative per gli emigrati veneti" del bilancio di previsione 2013.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0081 "Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati" del bilancio di previsione 2013.