§ 3.11.71 - L.R. 15 aprile 2013, n. 11.
Modificazioni di leggi regionali concernenti il settore dei trasporti e del turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:15/04/2013
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)
Art. 2.  (Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2)
Art. 3.  (Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)
Art. 4.  (Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42)
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 42/1994)
Art. 7.  (Modificazione all'articolo 15 della l.r. 42/1994)
Art. 8.  (Abrogazioni)
Art. 9.  (Modificazione all'articolo 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
Art. 10.  (Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7)
Art. 11.  (Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1)


§ 3.11.71 - L.R. 15 aprile 2013, n. 11.

Modificazioni di leggi regionali concernenti il settore dei trasporti e del turismo.

(B.U. 30 aprile 2013, n. 18)

 

CAPO I

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI

 

Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le parole: "in triplice copia" sono sostituite dalle seguenti: "progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, secondo la modulistica predefinita dal servizio medesimo".

 

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le mappe georeferenziate delle piste sono inoltre pubblicate sul geoportale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.".

 

     Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2)

1. Dopo il comma 1quater dell'articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è aggiunto il seguente:

 

"1 quinquies. Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste nell'anno 1999, partecipando al percorso di quaranta ore, la stessa si intende conseguita anche relativamente alla figura di pisteur-secouriste, qualora gli interessati abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento professionale previsti dalla normativa regionale vigente. In tali casi, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche provvede d'ufficio all'iscrizione nell'elenco regionale dei pisteurs-secouristes.".

 

     Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli ascensori verticali".

 

     Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1)

1. L'articolo 2bis della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune), è abrogato.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA E NON DI LINEA

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'art. 17" sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 42/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 42/1994 è sostituito dal seguente:

 

"1. La Giunta regionale, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di trasporti, di seguito denominata struttura competente, e sentite le organizzazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con propria deliberazione, le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale e il numero massimo di licenze e autorizzazioni che possono essere rilasciate in ogni area. Tale deliberazione è adottata tenuto conto del numero di licenze e autorizzazioni già rilasciate, oltre che del numero di abitanti, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità di movimenti per esigenze turistiche, di cura, di soggiorno e di lavoro e di altri fattori caratterizzanti l'area territoriale. Nel numero massimo di licenze e autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate non sono ricompresi i servizi pubblici non di linea effettuati con veicoli a trazione animale, le cui licenze e autorizzazioni possono essere rilasciate dai Comuni interessati.".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 42/1994 è inserito il seguente:

 

"1 bis. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi per i disabili aggiudicati da un ente pubblico con procedura concorsuale non sono assoggettate al limite massimo definito ai sensi del comma 1.".

 

     Art. 7. (Modificazione all'articolo 15 della l.r. 42/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 42/1994 è sostituito dal seguente:

 

"1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono svolti in modo da assicurare la necessaria assistenza per l'accesso dei soggetti portatori di handicap alle autovetture.".

 

     Art. 8. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 4 e 17 della l.r. 42/1994 sono abrogati.

 

     Art. 9. (Modificazione all'articolo 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a rilasciare i nulla osta relativi all'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare".

 

CAPO III

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE

 

     Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilità), è aggiunto il seguente:

 

"1 bis. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale già in possesso della tessera di polizia stradale rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in conformità all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è rilasciata apposita tessera sostitutiva al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).".

 

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 9 della l.r. 7/2010, aggiunto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"1 ter. Salvo quanto disposto dal comma 1bis, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di rilascio delle tessere di polizia stradale per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. 285/1992.".

 

CAPO IV

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1 (Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

 

"1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, continuano a trovare applicazione nei casi e con le limitazioni temporali stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2.".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 è abrogato.