Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.11 trasporti |
Data: | 15/04/2013 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9) |
Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2) |
Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20) |
Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 42/1994) |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 15 della l.r. 42/1994) |
Art. 8. (Abrogazioni) |
Art. 9. (Modificazione all'articolo 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29) |
Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7) |
Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1) |
§ 3.11.71 - L.R. 15 aprile 2013, n. 11.
Modificazioni di leggi regionali concernenti il settore dei trasporti e del turismo.
(B.U. 30 aprile 2013, n. 18)
CAPO I
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI
Art. 1. (Modificazioni alla
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 2. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 1quater dell'articolo 9 della
"1 quinquies. Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste nell'anno 1999, partecipando al percorso di quaranta ore, la stessa si intende conseguita anche relativamente alla figura di pisteur-secouriste, qualora gli interessati abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento professionale previsti dalla normativa regionale vigente. In tali casi, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche provvede d'ufficio all'iscrizione nell'elenco regionale dei pisteurs-secouristes.".
Art. 3. (Modificazione alla
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 4. (Modificazione alla
1. L'articolo 2bis della
CAPO II
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA E NON DI LINEA
Art. 5. (Modificazione all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. La Giunta regionale, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di trasporti, di seguito denominata struttura competente, e sentite le organizzazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con propria deliberazione, le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale e il numero massimo di licenze e autorizzazioni che possono essere rilasciate in ogni area. Tale deliberazione è adottata tenuto conto del numero di licenze e autorizzazioni già rilasciate, oltre che del numero di abitanti, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità di movimenti per esigenze turistiche, di cura, di soggiorno e di lavoro e di altri fattori caratterizzanti l'area territoriale. Nel numero massimo di licenze e autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate non sono ricompresi i servizi pubblici non di linea effettuati con veicoli a trazione animale, le cui licenze e autorizzazioni possono essere rilasciate dai Comuni interessati.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi per i disabili aggiudicati da un ente pubblico con procedura concorsuale non sono assoggettate al limite massimo definito ai sensi del comma 1.".
Art. 7. (Modificazione all'articolo 15 della
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono svolti in modo da assicurare la necessaria assistenza per l'accesso dei soggetti portatori di handicap alle autovetture.".
Art. 8. (Abrogazioni)
1. Gli articoli 4 e 17 della
Art. 9. (Modificazione all'articolo 25 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della
CAPO III
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE
Art. 10. (Modificazioni alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
"1 bis. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale già in possesso della tessera di polizia stradale rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in conformità all'articolo 23, comma 4, del
2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 9 della
"1 ter. Salvo quanto disposto dal comma 1bis, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di rilascio delle tessere di polizia stradale per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e), del
CAPO IV
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 11. (Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della