Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 23/05/2013 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 1/2005 |
§ 5.1.116 - L.R. 23 maggio 2013, n. 25. [1]
Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
(B.U. 30 maggio 2013, n. 25)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, lettera m), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2013;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire omogeneità ed uniformità nell’ambito del territorio regionale:
a) è necessario prevedere che sia la Regione a stabilire, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le definizioni tecniche che i comuni debbono applicare nel regolamento edilizio, nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico, nei piani complessi di intervento, nonché nei piani attuativi;
b) è opportuno stabilire termini per l’adeguamento al regolamento regionale, da parte dei comuni, degli strumenti e degli atti di cui alla precedente lettera a), prevedendo altresì, in caso di mancata ottemperanza, l’adeguamento automatico degli stessi;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 144 della
1. L’articolo 144 della
“Art. 144 - Unificazione dei parametri e delle definizioni
1. La Regione, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all’articolo 52.
2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.
3. I comuni adeguano gli strumenti ed atti di cui all’articolo 52, ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni contenuti negli strumenti e negli atti di cui all’articolo 52.”.
[1] Abrogata dall'art. 254 della