Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 25/06/2013 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 |
Art. 2 . Inserimento dell’articolo 55 bis alla l.r. 38/1994 |
Art. 3 . Alienazione della proprietà dell’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e dei beni mobili in esso contenuti |
§ III.1.137 - L.R. 25 giugno 2013, n. 15.
Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale
(B.U. 28 giugno 2013, n. 89)
Art. 1. Modifiche all'articolo 54 della
1. All’articolo 54 della
a) alla lettera b) del comma 2 dopo la parola “alienazione” sono inserite le seguenti: “, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico del Servizio sanitario regionale,”;
b) al comma 3 dopo le parole “finalizzata all’alienazione” sono inserite le seguenti: “, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 55 bis alla
1. Dopo l’articolo 55 della
“Art. 55 bis. (Alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali)
1. Il Direttore generale provvede al trasferimento a titolo gratuito ad altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale dei beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli resi disponibili con le procedure di cui all’articolo 54, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 del
2. Il provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.”.
Art. 3. Alienazione della proprietà dell’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e dei beni mobili in esso contenuti
1. Al fine di dotare l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Giovanni Paolo II” di Bari di un patrimonio ai sensi dell’articolo 7 del
2. L’alienazione di proprietà di cui al comma 1 è condizionata al mantenimento del carattere scientifico da parte dell’IRCCS non trasformato in Fondazione “Giovanni Paolo II” di Bari. In caso di mancata conferma del carattere scientifico del predetto Istituto ovvero di trasformazione dello stesso in Fondazione, l’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari, ivi compresi i beni mobili in esso contenuti, ritorna nella proprietà dell’ASL BA quale ospedale a gestione diretta della stessa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell’ASL BA attiva le procedure per l’alienazione della proprietà di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli 52, 53, 54 e 55 della
4. Effettuata l’alienazione della proprietà, l’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari subentra alla ASL BA nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e i beni mobili in esso contenuti.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della