§ 5.3.84 - L.R. 3 luglio 2013, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:03/07/2013
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17)


§ 5.3.84 - L.R. 3 luglio 2013, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani).

(B.U. 5 luglio 2013, n. 27 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17)

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di cui di cui all'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, ed all'articolo 34, primo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che siano stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, a favore di profughi italiani.".