| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 21/05/2013 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18) | 
| Art. 2. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18) | 
§ 3.1.154 - L.R. 21 maggio 2013, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).
(B.U. 23 maggio 2013, n. 21)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 8 della 
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della 
"5 bis. In caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL, il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci, di cui all'articolo 22, esercita le seguenti funzioni di indirizzo e controllo:
a) programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza;
b) espressione di parere vincolante, per la parte attinente la delega, sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto di gestione.
5 ter. Il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento.".
     Art. 2. (Modifiche all'articolo 22 della 
1. All'articolo 22 della l.r 18/2007, come modificato dall'articolo 2 della