Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, commercio |
Data: | 27/06/2013 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 6/2010) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 3.6.79 - L.R. 27 giugno 2013, n. 4.
Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
(B.U. 1 luglio 2013, n. 27, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 16 dell'articolo 6 dopo le parole 'è revocata' sono inserite le seguenti:
', salvo quanto previsto dall'articolo 7,';
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'Art. 7
(Autorizzazioni di grandi strutture di vendita non attivate)
1. L'autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro tre anni dal rilascio della stessa.
2. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori, il comune può prorogare il termine di cui al comma 1 esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all'inizio dell'attività.
3. In caso di inizio dell'attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all'attività sulla restante superficie entro un anno dall'inizio parziale, il comune modifica l'autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.';
c) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
'Art. 14 bis. (Disposizioni transitorie per grandi strutture di vendita)
1. Al fine di aggiornare la programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale, fino all'approvazione dei provvedimenti amministrativi di disciplina del settore commerciale relativi a criteri e modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura o alla modificazione di grandi strutture di vendita e i connessi procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi previsti in accordi di programma promossi dalla Regione o con adesione regionale, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della
2. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1 i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad opere e interventi previsti in accordi di programma promossi da Regione Lombardia o con adesione regionale che siano inerenti o funzionali alla realizzazione delle opere per Expo 2015 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2013 (Nomina del Commissario unico delegato dal Governo per Expo Milano 2015).
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 le domande relative ai procedimenti sospesi sono istruite applicando i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita vigenti.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, come sostituito dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni avviati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.'.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.