§ 2.1.138 - L.R. 28 marzo 2013, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:28/03/2013
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2012)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2012)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 35/2012)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.1.138 - L.R. 28 marzo 2013, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie).

(B.U. 3 aprile 2013, n. 4)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie))

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2012, le parole: “ore 21.00” sono sostituite dalle seguenti: “ore 20.00”.

     2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 35/2012 sono abrogati.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2012)

     1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 35/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Il servizio diurno nei comuni capoluogo di provincia è assicurato da una farmacia ogni quarantamila abitanti.”.

     2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 35/2012, la parola: “diecimila” è sostituita dalla seguente: “quindicimila”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2012)

     1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Il servizio notturno è svolto almeno dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente.”.

     2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2012, la parola: “diecimila” è sostituita dalla seguente: “quindicimila”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 35/2012)

     1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 35/2012 è abrogata.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.