§ 1.2.63 - L.R. 29 marzo 2013, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:29/03/2013
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche l.r. 2/2013)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.63 - L.R. 29 marzo 2013, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria).

(B.U. 2 aprile 2013, n. 7 - S.S. 5 aprile 2013, n. 3)

 

Art. 1. (Modifiche l.r. 2/2013)

1. Alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) nel titolo della legge, dopo la parola «conti» sono aggiunte le parole «della Giunta regionale e»;

 

b) il comma 1, dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

«1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.»;

 

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

 

«Art. 3 bis. (Ulteriori funzioni del Collegio)

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.»;

 

d) al comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola: «documenti» sono aggiunte le parole: «della Giunta regionale e»;

 

e) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: «atti e documenti» sono inserite le seguenti parole: «della Giunta regionale e»;

 

f) al comma 2 dell'articolo 4 prima delle parole: «Consiglio regionale» aggiungere le seguenti parole: «la Giunta regionale e»;

 

g) al comma 2 dell'articolo 4 sostituire la parole: «assicura» con la seguente parola: «assicurano»;

 

h) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole: «ogni tre mesi» aggiungere le seguenti parole: «sia nella sede del Consiglio regionale che nella sede della Giunta regionale per quanto attiene, rispettivamente, alle funzioni di cui all'articolo 3».

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.