§ 42.5.65 - D.L. 22 gennaio 1982, n. 10 .
Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:22/01/1982
Numero:10


Sommario
Art. 2.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 18 settembre 1981, n. 518 e 20 novembre 1981, n. 660.
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 42.5.65 - D.L. 22 gennaio 1982, n. 10 [1].

Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC.

(G.U. 26 gennaio 1982, n. 24).

 

     Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dalla Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonché il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1° luglio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui al quarto comma del richiamato articolo 1 è fissato al 30 novembre 1982; il termine di cui all'articolo 1-bis del predetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 luglio 1982.

     Fino al 30 giugno 1982 il Ministro della sanità, al fine di assicurare le esigenze funzionali dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, può disporre l'utilizzazione di personale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

 

     Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 18 settembre 1981, n. 518 e 20 novembre 1981, n. 660.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 23 marzo 1982, n. 97.