Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.5 soppressione e trasformazione |
Data: | 22/01/1982 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 18 settembre 1981, n. 518 e 20 novembre 1981, n. 660. |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 42.5.65 - D.L. 22 gennaio 1982, n. 10 [1].
Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC.
(G.U. 26 gennaio 1982, n. 24).
Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla
Fino al 30 giugno 1982 il Ministro della sanità, al fine di assicurare le esigenze funzionali dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, può disporre l'utilizzazione di personale di cui all'articolo 17 del
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della