§ 42.5.2a - Legge 5 gennaio 1955, n. 2.
Modificazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:05/01/1955
Numero:2


Sommario
Art. unico.      Il quinto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente


§ 42.5.2a - Legge 5 gennaio 1955, n. 2.

Modificazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

(G.U. 24 gennaio 1955, n. 18).

 

 

     Art. unico.

     Il quinto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente:

     "Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi".