§ 42.5.14 - D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 165 .
Soppressione degli Ispettorati di sanità militare di zona.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:18/01/1947
Numero:165


Sommario
Art. 1.      Gli Ispettorati di sanità militare di zona sono soppressi.
Art. 2.      Le attribuzioni, già stabilite per gli ispettorati di sanità militare di zona dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modifiche, sono devolute, a tutti gli effetti, alle Direzioni di [...]


§ 42.5.14 - D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 165 [1].

Soppressione degli Ispettorati di sanità militare di zona.

(G.U. 7 aprile 1947, n. 80).

 

     Art. 1.

     Gli Ispettorati di sanità militare di zona sono soppressi.

 

          Art. 2.

     Le attribuzioni, già stabilite per gli ispettorati di sanità militare di zona dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modifiche, sono devolute, a tutti gli effetti, alle Direzioni di sanità militare dei Comandi militari territoriali.

     Per l'espletamento di tali attribuzioni, presso ciascuna Direzione di sanità militare di Comando militare territoriale è istituita una Commissione composta dal direttore di sanità presidente, da un ufficiale medico superiore membro e segretario nominato al principio di ogni anno dal direttore di sanità e da un altro ufficiale medico superiore, membro, nominato di volta in volta dallo stesso direttore di sanità.

     Detti membri potranno essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione di sanità o presso l'ospedale militare alla sede.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 2989. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.