Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 02/03/1985 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con decreto del [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 42.4.39 - Legge 2 marzo 1985, n. 61.
Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste.
(G.U. 11 marzo 1985, n. 60)
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con
In corrispondenza al contingente di personale trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Al personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 del
Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma che non abbia presentato domanda di trasferimento è restituito all'amministrazione di provenienza.
Detto personale conserva a domanda il trattamento economico in godimento se più favorevole, salvo il riassorbimento in base alla successiva progressione economica.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.