§ 42.3.2 - R.D. 26 giugno 1864, n. 1817.
Disposizioni per l'esecuzione della L. 5 giugno 1850, n. 1037.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.3 patrimonio
Data:26/06/1864
Numero:1817


Sommario
Art. 1.      Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi morali a tenore della L. 5 giugno 1850 per acquistare stabili o accettare donazioni tra vivi e [...]
Art. 2.      La domanda di autorizzazione dovrà essere fatta per parte di chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, previa regolare e motivata deliberazione in proposito, [...]
Art. 3.      Il Procuratore generale ed il Prefetto, esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentiti anche, dove trattisi di atto di ultima volontà, coloro ai [...]
Art. 4.      Pendente il procedimento per ottenere la sovrana autorizzazione, gli amministratori degli stabilimenti e corpi morali eretti od erigendi dovranno fare tutti gli atti che [...]
Art. 5.      L'acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli stabilimenti o corpi morali per via di aggiudicazione o di subasta, non andrà soggetto alla necessità di [...]
Art. 6.      I notai ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizie di alcuna delle disposizioni contemplate all'art. 1 del presente regolamento ed i ricevitori del registro a' [...]


§ 42.3.2 - R.D. 26 giugno 1864, n. 1817.

Disposizioni per l'esecuzione della L. 5 giugno 1850, n. 1037.

(G.U. 7 luglio 1864).

 

 

     Art. 1.

     Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi morali a tenore della L. 5 giugno 1850 per acquistare stabili o accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie, verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi, al Procuratore generale del Re presso la Corte di appello del distretto ed al Prefetto della Provincia, dove o già esiste o dovrà essere riconosciuta l'esistenza dello stabilimento o corpo morale, secondo che si tratti d'istituti ed opere di culto, oppure di Province e Comuni, di opere pie laicali od altre istituzioni qualunque.

 

          Art. 2.

     La domanda di autorizzazione dovrà essere fatta per parte di chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, previa regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure, se ancora non abbia legale esistenza e rappresentanza l'ente morale, dall'esecutore testamentario, dal donante o dall'erede gravato della prestazione del legato, o finalmente dal Comune, o da chiunque altro, cui interessi la ordinata istituzione o fondazione.

 

          Art. 3.

     Il Procuratore generale ed il Prefetto, esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentiti anche, dove trattisi di atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa ed i documenti che vi hanno tratto con apposito rapporto al Ministero di grazia e giustizia e de' culti, al Ministero dell'interno, o a quell'altro che vi abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio di Stato e le successive sovrane risoluzioni.

     Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello stabilimento o corpo morale che vi ha diritto o per lo scopo a cui è diretto, dia luogo a competenza di diversi Ministeri, la risoluzione sovrana dovrà essere provocata dopo preventivi accordi o concerti tra questi ultimi.

 

          Art. 4.

     Pendente il procedimento per ottenere la sovrana autorizzazione, gli amministratori degli stabilimenti e corpi morali eretti od erigendi dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti.

 

          Art. 5.

     L'acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli stabilimenti o corpi morali per via di aggiudicazione o di subasta, non andrà soggetto alla necessità di autorizzazione preventiva a sensi della L. 5 giugno 1850.

     Però il seguìto acquisto dovrà, entro il termine di un mese, secondo le varie competenze, essere notificato al Prefetto della Provincia o al Procuratore generale del distretto dove ha sede lo stabilimento o corpo morale, da chi lo rappresenti, per quei provvedimenti che paresse opportuno di dare in ordine all'acquisto medesimo.

 

          Art. 6.

     I notai ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizie di alcuna delle disposizioni contemplate all'art. 1 del presente regolamento ed i ricevitori del registro a' quali sia fatto denunzia di atti contenenti qualche pia liberalità, dovranno, entro il termine di giorni 30 dalla seguìta apertura e pubblicazione del testamento o dalla avvenuta denuncia, darne avviso a chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale e, se questo ancora non esista legalmente, secondo la rispettiva competenza, al Procuratore generale del distretto o al Prefetto della Provincia ove dovrebbe avere sede il nuovo corpo morale.