§ 42.2.233 - D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l'organizzazione dell'Istituto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:19/01/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». All'articolo [...]


§ 42.2.233 - D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

(G.U. 4 marzo 2011, n. 52)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 dicembre 2010;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». All'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, le parole: «di durata massima quinquennale», sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei anni».

     2. In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19