§ 42.2.8G - Legge 18 febbraio 1974, n. 40.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:18/02/1974
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è così modificato:
Art. 2.      In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sarà integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio [...]


§ 42.2.8G - Legge 18 febbraio 1974, n. 40.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

(G.U. 6 marzo 1974, n. 61)

 

     Art. 1.

     L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è così modificato:

     "Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.

     Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

     I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste al n. 5) dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilità".

 

          Art. 2.

     In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sarà integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione.