Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 18/02/1974 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è così modificato: |
Art. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sarà integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio [...] |
§ 42.2.8G - Legge 18 febbraio 1974, n. 40.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
(G.U. 6 marzo 1974, n. 61)
L'art. 8 del
"Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste al n. 5) dell'art. 3 della
In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sarà integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione.