§ 42.2.7a - Legge 15 settembre 1964, n. 765.
Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:15/09/1964
Numero:765


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      La Giunta collabora col presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e particolarmente
Art. 6.      L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente
Art. 7.      All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: "del vice presidente" sono sostituite dalle altre: "dei vice presidenti"


§ 42.2.7a - Legge 15 settembre 1964, n. 765.

Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana.

(G.U. 24 settembre 1964, n. 235).

 

 

     Art. 1. [1]

     Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello compreso entro i confini indicati nell'allegato A della presente legge.

 

          Art. 2. [2]

     In applicazione dell'art. 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.

     Sono estese al territorio così classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

     Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'ente si applicano inoltre, le norme di cui all'art. 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530.

 

          Art. 3.

     Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citatoregio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 4. [3]

     Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.

     Il consiglio di amministrazione è composto di:

     a) un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente;

     b) due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;

     c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

     d) quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;

     e) i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

     f) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

     g) i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

     h) un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;

     i) un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

     l) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

     m) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.

     I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     La giunta esecutiva dell'ente è composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

 

          Art. 5.

     La Giunta collabora col presidente nella predisposizione dei principali atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e particolarmente:

     a) statuto, regolamento del personale e norme per il funzionamento dei servizi;

     b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni relative;

     c) piano di classifica della proprietà ai fini della determinazione dei criteri di contribuzione.

     Spetta alla Giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del Consiglio:

     a) sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;

     b) sui ruoli di contribuenza in conformità al piano di classifica e al bilancio preventivo approvati dal Consiglio;

     c) sui progetti esecutivi e le perizie di variante;

     d) sulle licenze e concessioni temporanee;

     e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 30 milioni, restando demandati alla competenza del Consiglio gli impegni d'importo superiore; [4]

     f) su altri affari che il Consiglio ritenga di demandare alla Giunta in sede consultiva o deliberante.

 

          Art. 6.

     L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.

     Può inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni.

     Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni.

     In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato".

 

          Art. 7.

     All'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: "del vice presidente" sono sostituite dalle altre: "dei vice presidenti".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

ALLEGATO A

Delimitazione del territorio di operatività dell'ente [5]

     La linea che circoscrive il territorio di competenza dell'ente ha il seguente sviluppo:

     Partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località Monte Falterona (m. 1.654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1.520), Passo Fangacci (m. 1.234), Passo dei Mandrioli (m. 1.133), Passo Rotta dei Cavalli (m. 1.172), Monte Nero (m. 1.234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1.172), di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il Monte della Zucca (m. 1.263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1.037) e quindi, attraverso Monte dei Frati (m. 1.463), raggiunge a Monte Maggiore (m. 1.384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località Il Montaccio (m. 1.072); di qui seguendo sempre il confine interprovinciale Pesaro-Perugia passa per Monte di Gragnano (m. 763), Monte Vergonzana (m. 811), Monte Caibaldini (m. 883), Piano della Serra (m. 1.020), Monte Picognola (m. 972), Monte Forcello (m. 1.085), Monte Prati di Naria (m. 867), Monte Cilio (m. 1.121), ove incontra il confine interprovinciale Pesaro-Ancona.

     Da qui, proseguendo sempre lungo il confine interprovinciale Perugina-Ancona, passa nei pressi di Monte della Strega (m. 1.276) e prosegue fino ad incontrare il torrente Sentino da dove seguendo sempre il predetto confine passa nei pressi di Monte La Croce (m. 1.024) e raggiunge Monte lo Spicchio (m. 1.200); da qui volge a sud, seguendo detto confine, toccando Valico di Fossato (m. 733) e quindi Monte Maggio (m. 1.361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso sud attraverso Monte Berella (m. 1.095), Monte Pennino (m. 1.571), Col Fiorito (m. 1.044), Monte Le Macchie (m. 1.039), Monte Tito (m. 1.044), la località Ponte Nuovo, Monte Cavolese (m. 1.493), Monte La Bandita (m. 1.563), Monte Lieto (m. 1.944), Monte Porche (m. 2.233) fino ad incontrare il confine interprovinciale Macerata-Ascoli Piceno.

     Da qui, proseguendo a sud lungo il confine Perugia-Ascoli Piceno, passa per Monte Argentella (m. 2.200), Quarto S. Lorenzo (m. 2.247), Forca di Presta (m. 1.536), Monte Macchialta (m. 1.751) fino ad incontrare il confine Ascoli-Rieti nei pressi di Monte Serra (m. 1.744). Passando poi per Monte Utero (m. 1.808), Monte Pizzuto (m. 1.904), Monte Trognano (m. 1.002), La Montagnola (m. 1.476), Monte Massa (m. 1.144), Pulcini, va ad incontrare il confine Perugia-Terni a Cima del Carpellone (m. 1.451).

     Da qui seguendo il confine delle provincie Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, la Montagnola (m. 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (m. 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

     Proseguendo sempre a nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio e prosegue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle cui vicinanze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrita di Siena in località "La Torre".

     Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-San Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

     Da qui, con andamento ad ovest segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

     Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso il nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

     Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano. Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

 

ALLEGATO B

Limite del comprensorio di bonifica di 1a categoria [6]

     La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come comprensorio di bonifica di 1 categoria, con assimilazione ai territori della Maremma toscana, è rappresentata dal seguente perimetro: partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Poggio Uomo di Sasso (m. 1.212) segue il confine del comune di Castelfranco di Sopra passando per Varco di Gastra (m. 1.393) fino ad incontrare il confine nord del comune di Loro Ciuffenna in località Poggio del Lupo (m. 1.515). Seguendo detto confine comunale passa per Monte Cocollo (m. 881) e attraversando il territorio del comune di Loro Ciuffenna raggiunge il confine comunale di Terranuova Bracciolini nei pressi di Gropina. Da qui in direzione nord-est arriva a Le Casacce m. 823) piegando verso sud raggiunge la località Borro e risalendo poi fino a Fonte Archese (m. 849) segue verso sud-est il confine comunale di Talla fino a Monte Capannino (m. 747) punto d'intersezione dei confini comunali di Talla-Castiglion Fibocchi e Capolona. Da qui seguendo il confine del comune di Talla-Capolona fino a Zenna, passa per la Montanina, Pieve a Socana, e sempre con andamento a nord per Poggio Fallito (m. 720), Riosecco, Poggio Ginestrino, la Docciolina. Da qui raggiunge Sagacciolo e passando per Borgo alla Collina, Tartiglia, Pieve di Romena e Poggio Bellano, Stia arriva a Pratovecchio da dove, con andamento a sud tocca Poggio Tondo (m. 755), Corsignano fino ad incontrare la statale della Consuma in località Campaldino. Da qui prosegue per Ponte a Poppi e risalendo a nord raggiunge Lierna e il Corniolino, discende ancora a sud costeggiando la statale Umbro-Casentinese n. 71 passa per Soci e raggiunge Stazione di Bibbiena.

     Risale nuovamente a nord fino a Poggio Ventoloso (m. 882) da dove ridiscende a sud toccando Querceto, Terrossola, Montecchio, Pian d'Oci (m. 764) fino a Rassina. Da qui raggiunge il confine del comune di Chitignano, che segue fino ad incontrare il confine dei comuni di Caprese Michelangelo e Subbiano. Piegando a sud lungo questo confine tocca Monte Altuccia (m. 1.348), segue poi il confine di Subbiano-Anghiari e Subbiano-Arezzo fino alla Chiassa e passando per Campriano di Sotto, la Casina, Monte Castellaccio (m. 674), Quarantola (m. 398) raggiunge Staggiano.

     Scendendo sempre a sud passa per Gigiano che lascia per piegare ad ovest fino a S. Cosimo (m. 600) da dove riportandosi a sud raggiunge Mammi per addentrarsi ad est sotto forma di cuneo fino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona. Quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a Montecastelluccio (m. 747). Si sposta ad est seguendo il confine comunale Tuoro sul Trasimeno-Lisciano Niccone, Lisciano Niccone-Passignano sul Trasimeno poi Umbertide-Passignano sul Trasimeno per Colle Spicchio, colle S. Lucia, Pian del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, distaccandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui si addentra nelle valli del Cerfone attraverso Anghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucastelli fino a S. Piero in Villa. Scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino seguendo la strada statale 3-bis fino a località C. Cavaliere dove svolta ad est passando per la località Monte Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide da dove costeggia di nuovo la strada statale 3-bis fino al chilometro 114 poi la lascia ad ovest per incontrare il confine comunale Umbertide-Perugia che segue fino in località Castello all'incrocio dei confini comunali Umbertide-Perugia-Gubbio.

     Da qui seguendo il confine comunale di Gubbio-Perugia e Valfabrica-Perugia raggiunge Monteverde (m. 563) dopo di che segue la valle del Chiascio fino verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi, a nord di Spello, incontra il confine dei comuni di Assisi-Spello, nei pressi di Renaro. Segue il confine comunale Assisi-Spello passando per San Giovanni (m. 1.008) scende poi per il confine del comune di Spello fino a Colle San Lorenzo (m. 553)Ravignano; scende ancora a sud per Belfiore, Colle San Lorenzo, Santo Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione poi passando ad est di Trevi scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio da dove piegando prima ad est e poi a nord passa per Monte Castellone, Monte Vergozze e Monte Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per Monte Santo.

     Di qui prosegue per Monte Maggiore, Monte Piano; di qui segue con andamento a sud il confine del territorio comunale di Spoleto fino ad incontrare il confine provinciale Perugia-Terni, in località Monte Solenne (m. 1.286). Prosegue con andamento sud sud-est lungo detto confine fino all'incontro dei limiti provinciali di Perugia-Terni e Rieti in località Cima del Carpellone (m. 1.451). Da qui seguendo il confine delle provincie Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, La Montagnola (m. 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (m. 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

     Proseguendo sempre a nord nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio che segue fino a San Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per San Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle cui vicinanze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrita di Siena in località "La Torre".

     Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-San Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

     Da qui, con andamento ad ovest, segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

     Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, l'intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

     Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano.

     Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 2 aprile 1968, n. 504.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 2 aprile 1968, n. 504.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 2 aprile 1968, n. 504.

[4] Importo elevato a lire 1.000 milioni dall' art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 411.

[5] Allegato così sostituito dall'art. 6 della L. 2 aprile 1968, n. 504.

[6]  Allegato sostituito dall'allegato B alla L. 2 aprile 1968, n. 504, per effetto dell'art. 6 della stessa.