Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.1 disciplina generale |
Data: | 23/12/1967 |
Numero: | 1244 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona - Piemonte della tassa, non superiore a lire [...] |
Art. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale Savona - Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 42.1.19 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1244. [1]
Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona - Piemonte.
(G.U. 30 dicembre 1967, n. 325)
Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'art. 1 della
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale Savona - Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'art. 2 della
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del