§ 42.1.19 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1244.
Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:23/12/1967
Numero:1244


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona - Piemonte della tassa, non superiore a lire [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale Savona - Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 42.1.19 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1244. [1]

Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona - Piemonte.

(G.U. 30 dicembre 1967, n. 325)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona - Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale Savona - Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.