§ 42.1.d - Legge 23 dicembre 1965, n. 1417.
Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:23/12/1965
Numero:1417


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilità in favore dell'ente portuale Savona-Piemonte della tassa, [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia [...]


§ 42.1.d - Legge 23 dicembre 1965, n. 1417.

Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

(G.U. 31 dicembre 1965, n. 325).

 

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilità in favore dell'ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, è prorogato di un anno.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.