Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.1 disciplina generale |
Data: | 23/12/1965 |
Numero: | 1417 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilità in favore dell'ente portuale Savona-Piemonte della tassa, [...] |
Art. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia [...] |
§ 42.1.d - Legge 23 dicembre 1965, n. 1417.
Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.
(G.U. 31 dicembre 1965, n. 325).
Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 37 della
Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'art. 2 della