Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 15/05/1970 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. L'ultimo capoverso dell'art. 5 del testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578, è così modificato: |
Art. 2. Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle [...] |
§ 41.9.5D - Legge 15 maggio 1970, n. 308.
Modifica dell'art. 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie.
(G.U. 30 maggio 1970, n. 133)
L'ultimo capoverso dell'art. 5 del testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578, è così modificato:
"Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.
La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni".
Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle provincie nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei consigli comunali e provinciali che le hanno elette.