Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 07/11/2006 |
Numero: | 289 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di [...] |
§ 41.7.293 - D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 289.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
(G.U. 6 dicembre 2006, n. 284)
Art. 1. Modificazioni all'articolo 1-bis del
Testo 9 ottobre 2006
1. All'articolo 1-bis del
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
«1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.»;
b) l'ultimo periodo del comma 14 è soppresso;
c) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.»;
d) nel comma 16 le parole: «nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.» sono sostituite dalla seguenti: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.»;
e) i commi 3, 5, e da 6 a 12 sono abrogati.