§ 14.8.3 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 36.
Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:01/02/1945
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed [...]
Art. 2.      La gestione del sequestratario o del liquidatore cessa decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il [...]
Art. 3.      Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei [...]
Art. 4.      Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel [...]
Art. 5.      L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni [...]
Art. 6.      L'amministratore deve rimettere al Ministero del tesoro per il tramite dell'Intendenza di finanza, in duplice esemplare
Art. 7.      Fino alla restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante, i giudizi in corso relativi ai beni di cui all'art. 1 restano sospesi, a norma [...]
Art. 8.      All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione [...]
Art. 9.      La svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge contemplate nel presente decreto, presso l'Istituto nazionale per [...]
Art. 10.      Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione non producano rendite e non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione della "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 14.8.3 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 36.

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi [1]

(G.U. 27 febbraio 1945, n. 25)

 

 

     Art. 1.

     Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

     Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

     A seguito dell'emanazione dei decreti previsti nel comma precedente, sarà eseguita, a cura dell'intendente di finanza, con esenzione da tassa o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secondo comma dell'art. 298 della legge di guerra e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

     Parimenti a cura dell'intendente di finanza, la revoca dei provvedimenti di sindacato, di sequestro e di liquidazione delle aziende sarà annotata, senza spesa, sulle copie di essi depositate presso le cancellerie dei tribunali a norma del primo comma dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, e sarà provveduto, con esenzione da ogni tassa o spesa, alla cancellazione delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

 

          Art. 2.

     La gestione del sequestratario o del liquidatore cessa decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il sequestratario o il liquidatore è tenuto, pertanto, ad effettuare, entro detto termine, la restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante.

     All'atto della restituzione il sequestratario o il liquidatore redige processo verbale, con l'intervento dell'avente diritto, o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

     Nel caso che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro per il tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

     Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

 

          Art. 3.

     Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 4.

     Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni presso l'Intendenza di finanza.

     L'Intendenza di finanza trasmette due di dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

 

          Art. 5.

     L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

     Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che comunque importino impegni a carico di più esercizi, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro.

     All'amministratore può essere consentita un'indennità da determinarsi dal Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'entità del lavoro da compiere.

 

          Art. 6.

     L'amministratore deve rimettere al Ministero del tesoro per il tramite dell'Intendenza di finanza, in duplice esemplare:

     1) alla fine di ogni semestre, il rendiconto della gestione;

     2) per le aziende industriali e commerciali, alla fine di ogni esercizio, anche copia dell'inventario e del bilancio;

     3) alla fine della gestione, il rendiconto finale.

 

          Art. 7.

     Fino alla restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante, i giudizi in corso relativi ai beni di cui all'art. 1 restano sospesi, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, e del decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392.

     La predetta sospensione si applica anche nei casi in cui il processo sia interrotto a norma degli articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile.

 

          Art. 8.

     All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dall'amministratore, nonché le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi, o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione.

     L'ammontare del credito del sequestratario, riconosciuto e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'art. 304 della legge di guerra.

     Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'amministratore.

 

          Art. 9.

     La svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge contemplate nel presente decreto, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia o altri istituti bancari, viene effettuato su richiesta dell'interessato, previo nulla osta del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10.

     Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione non producano rendite e non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

     Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono ripetibili a carico del proprietario con l'interesse dell' 1 per cento superiore al tasso ufficiale di sconto.

     Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione, con preferenza su ogni credito, ancorché privilegiato.

     Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle aziende industriali e commerciali.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione della "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Questo decreto non entra in vigore nei territori soggetti alla autorità militare alleata.