Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero |
Data: | 30/08/1925 |
Numero: | 1621 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. |
§ 14.8.1 - R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621 [1] .
Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno
(G.U. 25 settembre 1925, n. 223).
Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.
Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro.
Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa. [3]
Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione. La Corte Costituzionale, con sentenza 15 luglio 1992, n. 329, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 1963, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.