Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.6 organizzazione amministrativa |
Data: | 03/08/1998 |
Numero: | 295 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonché alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala [...] |
Art. 2. Disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria. |
Art. 3. Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia. |
§ 14.6.12 - L. 3 agosto 1998, n. 295.
Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico.
(G.U. 20 agosto 1998, n. 193).
Art. 1. Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonché alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e per l'Abbazia di Montecassino.
1. Per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in uso alle amministrazioni dello Stato, alle disposizioni di cui alla
2. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali, nei porti di Trapani e Marsala, è autorizzata la complessiva spesa di lire 3,6 miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi.
3. Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia di Montecassino è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali definiscono il programma degli interventi per il complesso monumentale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 26,4 miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e a lire 66,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 2. Disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria.
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui al
2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 9.300 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3. Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia.
1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della
2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.