Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 14/01/2013 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 94.1.g32 - L. 14 gennaio 2013, n. 6.
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.
(G.U. 29 gennaio 2013, n. 24)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO [1]
CHE MODIFICA
LA CONVENZIONE
TRA
L'ITALIA
E
IL BELGIO
IN VISTA DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
E DI PREVENIRE LA FRODE
E L'EVASIONE FISCALE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
E IL PROTOCOLLO FINALE,
FIRMATI A ROMA IL 29 APRILE 1983
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL REGNO DEL BELGIO,
DESIDEROSI di modificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi, e il Protocollo finale, filmati a Roma il 29 aprile 1983 (qui di seguito denominata "la Convenzione"),
HANNO DECISO di addivenire ad un secondo Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione e hanno nominato a tale scopo in qualità di Plenipotenziari
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Massimo Macchia,
Ambasciatore
Sua Maestà il Re dei Belgi:
Jan Devadder,
Direttore Generale per gli Affari Giuridici, Giureconsulto
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti secondo le forme prescritte, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1
L'articolo 19, paragrafo 1, (b), della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni : "(b) Tuttavia, tali redditi sono imponibili solo nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di tale Stato e ne possiede la nazionalità."
ARTICOLO 2
1. Ogni Stato contraente notificherà all'altro Stato contraente l'adempimento delle procedure richieste dalla legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo. 2. Il Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la data di ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni saranno applicabili alle imposte stabilite sui redditi relativi a dei periodi imponibili a partire dal 1° gennaio 1997.
ARTICOLO 3
Il presente Protocollo aggiuntivo è applicabile qualunque siano i termini previsti dalla legge interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.
ARTICOLO 4
Il presente Protocollo aggiuntivo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione; la sua applicazione cesserà allo stesso tempo che quella della Convenzione.
IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro timbri.
FATTO a Bruxelles, 1'11 ottobre 2004, in duplice copia, nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.
[1] Il presente Protocollo è entrato in vigore il 17 aprile 2013 (Comunicato pubblicato nella G.U. 2 luglio 2013, n. 153).