| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
| Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
| Data: | 14/11/2012 |
| Numero: | 203 |
| Sommario |
| Art. 1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonchè gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una [...] |
§ 81.1.50 - L. 14 novembre 2012, n. 203.
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.
(G.U. 28 novembre 2012, n. 278)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonchè gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonchè per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.