Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 07/02/2013 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 41.7.338 - L.C. 7 febbraio 2013, n. 1.
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
(G.U. 16 febbraio 2013, n. 40)
Art. 1. Modifica dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla
«Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».
Art. 2. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.