Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 29/10/2012 |
Numero: | 205 |
Sommario |
Art. 1. Ordinamento delle banche a carattere regionale |
Art. 2. Albo regionale delle banche |
Art. 3. Osservatorio regionale sul credito |
Art. 4. Collaborazione istituzionale |
Art. 5. Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale |
Art. 6. Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 41.7.337 - D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.
(G.U. 29 novembre 2012, n. 279)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 25 della
Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 5 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ordinamento delle banche a carattere regionale
1. L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6:
a) autorizzazione all'attività bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale;
b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;
c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 26 del
2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 è subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.
3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purchè non abbiano più del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operatività sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.
Art. 2. Albo regionale delle banche
1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, è istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovrà contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione;
b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attività bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) la sede centrale e quella degli sportelli.
2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.
3. L'iscrizione nell'albo regionale è comunicata alla Banca d'Italia.
Art. 3. Osservatorio regionale sul credito
1. La Regione riceve dalla Banca d'Italia i dati necessari per le finalità dell'Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia fornisce all'assessorato regionale dell'economia i dati concernenti l'operatività delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all'entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall'ordinamento in materia di segreto d'ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.
Art. 4. Collaborazione istituzionale
1. L'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e la Banca d'Italia collaborano, nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarità dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.
Art. 5. Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale
1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal
Art. 6. Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali
1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attività di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale.
2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attività bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il