Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 23/11/2012 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali. |
Art. 2. Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province |
Art. 3. Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali. |
Art. 4. Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale |
Art. 5. Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità |
§ 41.1.369 - L. 23 novembre 2012, n. 215.
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
(G.U. 11 dicembre 2012, n. 288)
Art. 1. Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al
Art. 2. Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;
b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;
c) all'articolo 71:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
a) all'articolo 30, al primo comma:
1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
b) all'articolo 33, al primo comma:
1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
3. All'articolo 4, comma 4, del
Art. 3. Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
«c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».
Art. 4. Modifica all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».
Art. 5. Modifiche all'articolo 57 del
1. All'articolo 57 del
a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al