Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 30/11/2012 |
Numero: | 253 |
Sommario |
Art. 1. Individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. |
Art. 2. Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali |
Art. 3. Norma transitoria |
§ 34.1.44 - D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253. [1]
Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
(G.U. 4 febbraio 2013, n. 29)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto il paragrafo 1 dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza, riferite - fra l'altro - alla produzione e al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;
Visto il
Vista la
Visti gli articoli 14 e 20 del
Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012;
Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del
a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni (C4I), con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) capacità operative complesse netcentriche terrestri, navali ed aeronautiche e relative capacità di difesa cibernetica;
2) sistemi di guerra elettronica ed acustica ad alto livello di automazione ed in grado di coprire l'intera gamma delle minacce attuali e future;
3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione e disseminazione dei prodotti dell'attività informativa tecnico-militare;
4) sistemi crypto e relativi algoritmi per la protezione e trasmissione sicura di informazioni, comunicazioni telefoniche e trasmissioni radio, includendo l'applicazione di nuove tecnologie e nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e decriptazione, comprese tecnologie quantistiche e steganografiche;
b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sensori acustici attivi e passivi e sensori integrati elettroottici ad alta risoluzione di tipo tradizionale ed iper spettrale, nonchè radar multi spettrali a scansione elettronica;
2) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente terrestre sia in quella spaziale (inclusa l'attività gestionale dei relativi servizi), per l'osservazione terrestre (ottica e radar) e per le comunicazioni;
3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione idonei ad operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE), sia per combattimento (UCAV);
4) sistemi di esplorazione subacquea con connessi software per l'elaborazione di modelli e simulazioni, nonchè sistemi per l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali;
c) sistemi con e senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva e passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e di torrette dei veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED) e da mine, nonchè i relativi sistemi di fusione delle informazioni;
2) sistemi individuali di protezione;
d) sistemi d'arma avanzati, integrati nelle reti C4I, indispensabili per garantire un margine di vantaggio sui possibili avversari e quindi finalizzati alla sicurezza ed efficacia in operazioni; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilità e precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e superficie/superficie, con particolare riferimento ai sistemi di guida;
2) munizionamento guidato di precisione a lunga gittata per artiglierie terrestri e navali;
3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilità e precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure);
4) navi da guerra e integrazione di sistemi d'arma, sensori operanti nelle varie bande elettroottiche o elettromagnetiche, nonchè sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma e sistemi propulsivi;
e) sistemi aeronautici avanzati, dotati di sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari;
2) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni, con particolare riferimento alla velocità e ai sistemi di controllo missione;
f) sistemi di propulsione aerospaziali e navali militari ad elevate prestazioni e affidabilità; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici;
2) sistemi propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali.
2. Le attività di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come attività strategiche chiave quando sono inerenti a:
a) tecnologie di riduzione della segnatura radar (stealthness); nanotecnologie; tecnologie dei materiali compositi ad alto grado termico; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di meta materiali; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di Superfici a Selezione di Frequenza (FSS);
b) Materiali Radar Assorbenti (RAM); materiali per radome FSS (aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali per fabbricazione di satelliti, scudi spaziali e parti di armamenti (affusti, lanciatori e canne); materiali per l'abbattimento della traccia infrarosso e della traccia acustica.
2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del
Art. 2. Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali
1. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del
2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Art. 3. Norma transitoria
1. Nelle more della emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 8, del
2. Quando le attività individuate con il presente decreto sono esercitate da società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2013 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 124
[1] Abrogato dall'art. 5 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del