§ 3.2.75 - L.R. 23 novembre 2012, n. 33.
Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:23/11/2012
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 7)


§ 3.2.75 - L.R. 23 novembre 2012, n. 33.

Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

(B.U. 27 novembre 2012, n. 49)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 7) [1]

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

 

"5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione."


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2013, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.