Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.2 ambiente |
Data: | 23/11/2012 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 7) |
§ 3.2.75 - L.R. 23 novembre 2012, n. 33.
Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).
(B.U. 27 novembre 2012, n. 49)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 7) [1]
1. Il comma 5 dell'articolo 7 della
"5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione."
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2013, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.