Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 11/12/2012 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 134 della l.r. 42/2000 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 134 bis nella l.r. 42/2000 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 119 della l.r. 42/2000 |
§ 4.7.71 - L.R. 11 dicembre 2012, n. 74. [1]
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
(B.U. 19 dicembre 2012, n. 71)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), e o), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. E’ necessario modificare la disciplina regionale relativa ai maestri di sci di altre regioni e Stati al fine di adeguarla alle disposizioni statali e in particolare al
2. E’ necessario equiparare le guide ambientali ai maestri di sci rispetto al superamento dell'obbligo di presentare il certificato medico attualmente previsto dall’articolo 119, comma 6 della
Approva la presente legge
CAPO I - Maestri di sci
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 134 della
1. L’articolo 134 della
“Art. 134 - Maestri di sci di altre regioni e stati
1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 131.
3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.
4. Ai maestri di sci, cittadini di stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel
5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri Stati che esercitano temporaneamente in Toscana.
6. Ai cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel
7. L’esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea è subordinato alla iscrizione nell’albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 131.
8. I maestri di sci di stati non membri dell’Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 134 bis nella
1. Dopo l’articolo 134 della
“Art. 134 bis - Esercizio abusivo della professione
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.”.
CAPO II - Guide ambientali
Art. 3. Modifiche all’articolo 119 della
1. Il comma 6 dell’articolo 119 della
[1] Abrogata dall'art. 160 della