§ 4.1.300 - L.R. 6 febbraio 2013, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:06/02/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 45/2003


§ 4.1.300 - L.R. 6 febbraio 2013, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

(B.U. 15 febbraio 2013, n. 7)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La presente legge interviene sul sistema della segnaletica delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, per prevedere espressamente la possibilità di inserire nei segnali stradali turistici e di territorio destinati all’individuazione del percorso, l’indicazione del nome delle aziende agricole aderenti ad una determinata strada;

 

2. La modifica è necessaria per realizzare le finalità che, sia il legislatore statale, sia il legislatore regionale, hanno posto con l’istituzione delle “strade del vino”. Infatti, se al fine di valorizzare un determinato territorio e le sue produzioni, il legislatore ha istituito le strade del vino intendendo con ciò creare un percorso turistico segnalato, di cui le aziende sono parte integrante ed essenziale, l’aver aderito ad una determinata strada rende tali aziende dei veri e propri siti turistici e lo scopo della segnaletica turistica e di territorio è proprio quello di consentire l’individuazione dei siti turistici rappresentati dalle aziende agricole aderenti;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 45/2003

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), è sostituita dalla seguente:

“c) le modalità per giungere a un’immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all’articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla strada, contiene anche l’indicazione del nome dell’azienda agricola;”.