Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 23/01/2013 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 32/2002 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 32/2002 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2002 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002 |
Art. 8. Disposizioni transitorie |
§ 3.3.99 - L.R. 23 gennaio 2013, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.
(B.U. 30 gennaio 2013, n. 4)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;
Vista la
Visto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il previsto parere obbligatorio;
Considerato quanto segue:
1. Per quanto concerne i servizi educativi per la prima infanzia, è necessario garantire una più fattiva integrazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio al fine di qualificare maggiormente i servizi e favorire l’ampliamento dell’offerta;
2. È opportuno effettuare una riclassificazione dei servizi che consenta una diversificazione dell’offerta per rispondere in modo adeguato alla crescente domanda, alle diverse esigenze delle famiglie e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3. È opportuno valorizzare le conferenze zonali per l’istruzione al fine di realizzare un coordinamento territoriale volto a sostenere, in modo omogeneo, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici e privati che ne fanno parte;
4. Per quanto concerne il rapporto di tirocinio, è opportuno individuare altri soggetti che si trovano in condizione di particolare disagio a cui estendere il medesimo trattamento previsto in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 1, della
5. È opportuno estendere l’incentivazione finanziaria, già prevista per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, all’assunzione con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il tirocinio;
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.
2. Le finalità individuate al comma 1, vengono realizzate mediante:
a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;
b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;
c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l’infanzia attraverso:
a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;
b) l’interazione e l’integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;
c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell’infanzia. ”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia
1. Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.
2. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all’articolo 4 bis:
a) gestiscono i servizi educativi;
b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l’accreditamento.
3. I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:
a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l’accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4 bis;
b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;
c) vigilano sulla funzionalità del sistema.
4. I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità. I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte del sistema pubblico dell’offerta.
5. Le conferenze zonali per l’istruzione di cui all’articolo 6 ter, svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all’interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:
a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;
b) individuano principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio. ”.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 - Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia
1. I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi integrativi.
2. Il nido d’infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo di bambine e bambini, attraverso:
a) la socializzazione e l’educazione;
b) l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. I servizi integrativi per la prima infanzia sono:
a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza e nel quale non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;
b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita e con continuità nel tempo;
c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e bambini, realizzato con personale educativo qualificato.
4. Il nido d’infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b), possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.
5. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia. ”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia
1. Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:
a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
b) ulteriori requisiti per i nidi d’infanzia integrati con la scuola dell’infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c);
c) i requisiti e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi;
d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell’accreditamento;
e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento;
f) le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all’articolo 3 bis, comma 5. ”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 17 ter della
1. Il comma 8 dell’articolo 17 ter della
“8. La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla Sito esterno
a) i soggetti svantaggiati, di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 1, della
b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’Sito esternoarticolo 13 della
c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, lettere e) e g), Sito esternodel
d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 6, del
e) i profughi di cui alla Sito esterno
Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della
1. La lettera d quater) del comma 2 dell’articolo 21 della
“d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni. ”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 32 della
1. La lettera e) del comma 4 bis dell’articolo 32 della
“e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8, non sono computati a tal fine;”.
Art. 8. Disposizioni transitorie
1. Il regolamento di cui all’articolo 4 è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 3, si applicano a partire dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4.