Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 10/12/2012 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Proroga del termine |
Art. 2. Compiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 1.3.23 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 72. [1]
Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
(B.U. 14 dicembre 2012, n. 70)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 4, l’articolo 4, comma 1, lettere m) e z), e gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. A tal fine, sono stati effettuati i percorsi partecipativi previsti dall’articolo 26 della stessa
3. Nelle more delle determinazioni che saranno al riguardo assunte dal Consiglio regionale, si ritiene opportuno prorogare di tre mesi la validità della
4. Data l’attuale situazione di contrazione delle spese complessive della Regione, si ritiene di finanziare la suddetta proroga con una quota inferiore a quella che la legge di bilancio prevedeva per il corrispondente periodo dell’anno precedente;
5. È necessario, data la ristrettezza dei tempi, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Proroga del termine
1. Il termine di abrogazione della
2. L’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito Autorità, in carica al 31 dicembre 2012, resta in carica per il periodo di proroga.
Art. 2. Compiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
1. Nel periodo di proroga l’Autorità:
a) segue i processi partecipativi già ammessi al sostegno regionale;
b) valuta e può ammettere al sostegno regionale progetti partecipativi le cui domande sono state presentate entro il 30 novembre 2012.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2012 – 2014, annualità 2013.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2012 – 2014, annualità 2013, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
- anno 2013
in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 150.000,00;
in aumento, UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 150.000,00.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 31 della