Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 21/12/2012 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio provvisorio |
Art. 2. Disposizioni urgenti |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.2.221 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti.
(B.U. 27 dicembre 2012, n. 56)
Art. 1. Esercizio provvisorio
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica agli interventi di sostegno al reddito e ai bonus di utilizzo di cui all'accordo Regione, istituzioni locali e parti sociali sottoscritto il 1° marzo 2010.
Art. 2. Disposizioni urgenti
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della
"2. Lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale, iscritto in apposita UPB, è trasferito dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al medesimo Consiglio, in due rate semestrali: la prima il 1° gennaio, la seconda il 1° luglio di ciascun esercizio finanziario.".
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.