§ 1.4.96 - L.R. 27 febbraio 2013, n. 5.
Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante "Norme sul riordino generale delle autonomie locali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:27/02/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.4.96 - L.R. 27 febbraio 2013, n. 5.

Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante "Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011"

(B.U. 7 marzo 2013, n. 11)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012

     1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2013".
     2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2012, come modificata dalla presente legge, si applicano anche agli organi delle province per i quali sono intervenuti provvedimenti di scioglimento ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)).

 

     Art. 2. Entrata in vigore

    1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).