Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 commercio |
Data: | 18/12/2012 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 28/1999) |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 28/1999) |
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 28/1999) |
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 28/1999) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/1999) |
Art. 7. (Modifica dell'articolo 24 della l.r. 28/1999) |
Art. 8. (Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38) |
Art. 9. (Norma abrogativa) |
§ 4.4.70 - L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.
Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
(B.U. 20 dicembre 2012, n. 51)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. (Principi e finalità)
1. La Regione Piemonte, in attuazione del
2. La presente disciplina si fonda sul principio della libertà dell'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione e della
3. La presente legge si conforma ai principi di semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa.
4. La Regione persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;
f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
g) la protezione dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale;
h) la conservazione del patrimonio storico ed artistico e dei beni culturali;
i) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute.
5. La Regione, nel rispetto del
Art. 2. (Modifica dell'articolo 3 della
1. Al comma 3 bis dell'articolo 3 della
Art. 3. (Modifica dell'articolo 5 della
1. Il comma 6 dell'articolo 5 della
"6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.".
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati:
a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;
b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale;
c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter;
d) le norme della
e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5.".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della
3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 della
4. Il comma 4 dell'articolo 6 della
"4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 e le norme della
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti negli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni.".
6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 6 della
"4 ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della
7. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 6 della
"4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 14 ter nella
1. Dopo l'articolo 14 bis della
"Art. 14 ter. ( Vendite con denominazione outlet)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, con la denominazione outlet si intende:
a) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;
b) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;
c) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 del
2. La vendita con denominazione outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita, compresi i centri commerciali.
3. Alla vendita con denominazione outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente normativa.
4. La denominazione di outlet è impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui al comma 1, e nella relativa pubblicità.
5. Nei casi di vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di merci diverse da quelle indicate al comma 1.
6. Alla vendita con denominazione outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli 13, 14, 14 bis.".
Art. 6. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della
"2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 14 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni.".
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della
"2 ter. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14 ter, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni.".
3. Al comma 3 dell'articolo 15 della
Art. 7. (Modifica dell'articolo 24 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della
"3 bis. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all'articolo 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo II della spesa del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB16142, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio e di creazione di centri commerciali naturali.".
Art. 8. (Modifica dell'articolo 21 della
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della
"1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. Nel caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 2.".
Art. 9. (Norma abrogativa)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 bis dell'articolo 18 bis della
b) il comma 5 dell'articolo 8 della