| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 4. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 4.6 sport e tempo libero | 
| Data: | 13/12/2012 | 
| Numero: | 26 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1) | 
| Art. 2. (Entrata in vigore) | 
§ 4.6.20 - L.R. 13 dicembre 2012, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise).
(B.U. 15 dicembre 2012, n. 31)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 5 della 
1. All'articolo 5 della 
a) al comma 5 è soppresso il seguente periodo: "Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela della professione.";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'esercizio temporaneo ed occasionale dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.".
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.