§ 4.6.s - D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25.
Modifica in adeguamento alla normativa nazionale, di voci inerenti impianti di produzione di energia rinnovabile negli allegati 2 e 3 alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:27/11/2012
Numero:25

§ 4.6.s - D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25.

Modifica in adeguamento alla normativa nazionale, di voci inerenti impianti di produzione di energia rinnovabile negli allegati 2 e 3 alla legge regionale 3 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Visti:

 

     - la direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/377/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

     - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, che alla Parte seconda definisce le procedure per la valutazione di impatto ambientale, a recepimento delle direttive europee in materia, e, in particolare, l’articolo 6, comma 9, che stabilisce che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV.”;

     - l’allegato III del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), che, alla lettera c) bis, riporta “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali” tra gli impianti da sottoporre a VIA regionale;

     - l’allegato IV del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che, al punto 2 (Industria energetica ed estrattiva) lettere c) ed e), riporta, rispettivamente, “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1 MW”; e “impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore ad 1 MW”;

     - il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che, al punto 14.7, lettere a) e b), stabilisce che, ai sensi dell’articolo 27, comma 43, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la verifica di assoggettabilità alla VIA si applica:

     - agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale superiore ad 1 MW;

     - agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale complessiva superiore ad 1 MW;

     - la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare:

     - l’articolo 16, comma 3, che dispone che le modifiche delle soglie di cui agli allegati 2 e 3 sono deliberate dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria;

     - l’allegato 3, recante l’elenco delle opere sottoposte rispettivamente a procedura regionale di verifica-screening, che ai punti 3°) e 3h), riporta “Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda” e “Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento”;

 

     Atteso che in data 1 giugno 2012, con decisione n. 35, la Giunta regionale ha disposto di procedere alla modifica delle soglie dimensionali di assoggettamento a verifica-screening o VIA stabiliti dalla normativa regionale, in recepimento della normativa nazionale, come di seguito indicato:

     - elevazione ad 1 MW della soglia entro la quale gli impianti eolici non sono assoggettati a procedura di VIA o di screening nelle aree non soggette a vincolo paesaggistico;

     - assoggettamento a VIA regionale per gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, per impianti aventi potenza nominale superiore a 20 kW;

     - assoggettamento a procedura di verifica-screening per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kW;

 

     Considerato che, al fine di porre in essere quanto disposto dalla citata decisione, si rende necessario procedere alle seguenti modifiche degli allegati 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

 

Allegato 2:

 

dopo la lettera x sexies è aggiunta la seguente:

“x septies) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, sulla terraferma, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, con potenza superiore a 20 kW”;

 

Allegato 3, punto 3 Industria energetica:

 

la lettera 3 h) è sostituita dalla seguente:

“3 h) Impianti per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento con potenza nominale superiore a 1 MW, al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico”;

· dopo la lettera 3 h) è aggiunta la seguente:

“3 i) Impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale superiore a 200 kW”;

 

     Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2012, n. 25, preventivamente esaminata dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 7 novembre 2012;

 

     Ritenuto di accogliere l’emendamento presentato in sede di discussione in aula;

 

DELIBERA

 

     - di apportare, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti modificazioni agli allegati 2 e 3 alla legge medesima:

 

Allegato 2:

(Omissis) [1]

 

Allegato 3, punto 3 Industria energetica:

(Omissis) [2]

 

     - di dare mandato alla competente struttura di provvedere alla successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web regionale del testo integrato degli allegati 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificati dalla presente deliberazione.


[1] Aggiunge la lettera x septies) all'allegato 2 della L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

[2] Sostituisce la lettera 3 h) e aggiunge la lettera 3 i) all'allegato 3, punto 3, della L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.