§ 4.1.180 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/12/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 21, comma 1, e 23 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive [...]
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.180 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e sucessive modifiche

(B.U. 3 gennaio 2013, n. 2)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 21, comma 1, e 23 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)

1. All’articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998 e successive modifiche, le parole «Entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 14 febbraio 2014».

2. All’articolo 23 bis della l.r. 24/1998, le parole da: «fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23» a: «in contrasto con le previsioni del PTPR adottato» sono sostituite dalle seguenti: «non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato».

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.