§ 5.2.79 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 34.
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/12/2012
Numero:34


Sommario
Art. 1. 1. Le lettere a) e b) del comma 1, dell’art. 5, della L.R. 3 maggio 2002, n. 16 sono così sostituite
Art. 2. 1. Il comma 3 dell’art. 8 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16 è così sostituito
Art. 3. 1. L’art. 12 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16, è così riformulato
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013


§ 5.2.79 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16.

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 48)

 

Art. 1.

1. Le lettere a) e b) del comma 1, dell’art. 5, della L.R. 3 maggio 2002, n. 16 sono così sostituite:

“a) Presidente del Consiglio regionale o Consigliere da lui delegato con funzioni di Presidente della Commissione;

b) due Consiglieri regionali con incarico di Vice Presidente."

 

2. Il comma 5 dell’art. 5, della L.R. 3 maggio 2002, n. 16 è abrogato.

 

     Art. 2.

1. Il comma 3 dell’art. 8 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16 è così sostituito:

“3. Ai componenti della Commissione, esclusi il Presidente e i Consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia e all’estero, compete il rimborso spese nei limiti spettanti ai dirigenti del Consiglio regionale.”

 

2. Il comma 5 dell’art. 8 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16 è così sostituito:

“5. Ai componenti della Commissione, esclusi il Presidente e i Consiglieri regionali, è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.”

 

     Art. 3.

1. L’art. 12 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16, è così riformulato:

 

“Art. 12

Compiti del Presidente

1. Il Presidente della Commissione dei Lucani all’estero convoca, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, all’inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l’elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti. Convoca, altresì, le riunioni della Commissione e del Comitato Esecutivo.

2. Al Presidente ed ai Consiglieri regionali componenti della Commissione, per le missioni all’estero e in Italia, è riconosciuto il trattamento di cui all’art. 9 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 e s.m.i.”

 

     Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.