Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 30/07/2012 |
Numero: | 151 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 2. Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali |
§ 93.2.295 - D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
(G.U. 31 agosto 2012, n. 203)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, comma 2, del
Visto il
Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998;
Visto l'articolo 74 del
Visto l'articolo 58 della
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 381 del
1. All'articolo 381 del
a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» è inserita una virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»;
2) dopo le parole: «capacità di deambulazione» sono inserite le seguenti: «impedita o»;
3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonchè fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del
f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute».
Art. 2. Modifiche ai Titoli II e V del
1. Al Titolo II del
(Omissis)
2. Al Titolo V del
(Omissis)
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 158