Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 7. Armi e sostanze esplodenti |
Capitolo: | 7.2 commercio e fabbricazione |
Data: | 25/09/2012 |
Numero: | 176 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
§ 7.2.57 - D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 176 [1].
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
(G.U. 17 ottobre 2012, n. 243)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Vista la
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al
Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalità di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonchè le modalità di trasferimento.
2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, nonchè i compiti specifici per i quali ciascuno di esso è autorizzato.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del
e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo è soppresso;
f) all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al
g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;
h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;
i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.
2. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[1] Abrogato dall'art. 36 del