§ 4.4.60 - L.R. 25 luglio 2012, n. 11.
Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:25/07/2012
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Integrazione della l.r. 9/1995)
Art. 2.  (Norma finale)


§ 4.4.60 - L.R. 25 luglio 2012, n. 11.

Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette).

(B.U. 27 luglio 2012, n. 33)

 

Art. 1. (Integrazione della l.r. 9/1995)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 32 della legge 394/1991, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

2-ter. La deliberazione di cui al comma 2-bis produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2-quater. La Regione provvede ad adeguare la cartografia, i piani ed i programmi di cui al comma 2 conformemente alla ridefinizione delle aree contigue.”

 

     Art. 2. (Norma finale)

1. La Giunta regionale avvia il procedimento per la ridefinizione dell’area contigua all’Area naturale protetta “Parco del Monte Cucco” ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 17, della l.r. 9/1995, come introdotti dalla presente legge, entro sessanta giorni decorrenti dalla nomina del Presidente dell’unione speciale dei comuni di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), nel cui territorio è compresa l’area contigua medesima. Qualora l’area contigua ricada nel territorio di più unioni speciali di comuni, il termine di cui al primo periodo decorre dall’ultimo atto di nomina del Presidente delle unioni interessate.