Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 26/07/2012 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Saldo finanziario) |
Art. 2. (Copertura finanziaria) |
Art. 3. (Fondi da reiscrivere) |
Art. 4. (Fondi perenti) |
Art. 5. (Variazioni di bilancio) |
Art. 6. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.) |
Art. 7. (Modificazione alla legge regionale 11 novembre 1983, n. 43) |
Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6) |
Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7) |
Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 8) |
§ 2.3.310 - L.R. 26 luglio 2012, n. 12.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 27 luglio 2012, n. 33 - S.S.)
TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Art. 1. (Saldo finanziario)
1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della
Art. 2. (Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della
2. All’onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2012 e successivi, del bilancio pluriennale 2012-2014.
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere)
1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2012, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2011, a norma dell’articolo 82, comma 6 della
Art. 4. (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3 della
Art. 5. (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle “1” e “2” allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA
E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 6. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
1. Per l’anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 a titolo di incremento del fondo consortile della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l. con imputazione in termini di competenza e di cassa alla UPB di nuova istituzione (07.1.015) (cap. 3566).
2. Al finanziamento di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo di pari disponibilità della UPB 07.2.011 (cap. 7819/2480) del bilancio regionale.
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della
Art. 7. (Modificazione alla
1. La lettera b) dell’articolo 3 della
Art. 8. (Modificazione alla
1. Alla Tabella ‘C’ della
Art. 9. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. In coerenza con quanto stabilito dal comma 1 e dall’articolo 9, comma 2 del
Art. 10. (Modificazioni alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della
“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l’adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell’esercizio.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della
“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l’adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell’esercizio.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l’adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell’esercizio.”.
4. Al comma 1 dell’articolo 18 della
5. La Tabella ‘C’ della
6. La Tabella ‘D’ della
7. La Tabella ‘H’ della
8. La Tabella ‘F’ della
9. La Tabella ‘L’ della
10. La Tabella ‘M’ della
11 La Tabella ‘Q’ della
12. La Tabella ‘V’ della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tabelle
(Omissis)