Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 19/07/2012 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 38/2007 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 38/2007 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 38/2007 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 38/2007 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 38/2007 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 38/2007 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 38/2007 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 38/2007 |
§ 5.2.133 - L.R. 19 luglio 2012, n. 37.
Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
(B.U. 27 luglio 2012, n. 40)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la
Vista la comunicazione 2003/302/CE della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 18 giugno 2003 (Politica integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”);
Vista la comunicazione 2008/400/CE della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 luglio 2008 (Appalti pubblici per un ambiente migliore);
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il sistema degli acquisti a ridotto impatto ambientale della pubblica amministrazione, altrimenti denominati “acquisti verdi”, è ritenuto dalle politiche europee strumento idoneo, non soltanto per il miglioramento ambientale, ma anche per stimolare l’innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo;
2. È prioritario adottare e realizzare un modello di sviluppo che consideri la sostenibilità ambientale uno dei propri pilastri e quindi dare il massimo impulso alla crescita di un modello di sviluppo economico che privilegi la sostenibilità ed il risparmio di risorse;
3. Appare indispensabile perseguire la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e, a tale fine, adottare anche in Toscana un modello di comportamento in base al quale le amministrazioni pubbliche applicano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di beni e servizi, la cui produzione e la cui gestione determinino il minore impatto sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita degli stessi;
4. Per assicurare l’applicazione della legge sul territorio toscano è opportuno subordinare l’erogazione d’incentivi, da parte della Regione agli enti locali, alla previsione nei bandi per l’acquisizione di lavori forniture e servizi nelle tipologie suscettibili di acquisti verdi, di una percentuale di acquisti verdi non inferiore al 35 per cento;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 1 della
Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. Dimensione ambientale degli appalti pubblici
1. Al fine di potenziare la tutela dell’ambiente, la Regione promuove l’integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale e le iniziative per orientare i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione verso comportamenti ecologicamente sostenibili, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di appalto:
a) è privilegiata l’acquisizione di lavori, forniture e servizi, a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati “acquisti verdi”, conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l’ente in relazione ai costi sostenuti lungo l’intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;
b) è incentivato l’acquisto di forniture e beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali
1. Per favorire ed incentivare lo sviluppo di comportamenti responsabili verso l’ambiente, in tutti i casi di incentivi della Regione agli enti locali per azioni che prevedono lo svolgimento di procedure di appalto per acquisizione di lavori, forniture e servizi nell’ambito delle tipologie suscettibili di acquisti verdi, l’erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel bando di acquisti verdi in una percentuale minima del 35 per cento.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 5 della
“7 ter. L’Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dai soggetti di cui all’articolo 2. Ai fini dell’acquisizione dei dati da parte dell’Osservatorio, la Regione promuove intese con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 36 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 36 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 51 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 51 della
“2 bis. Il programma contiene l’elenco degli acquisti verdi e, in particolare, l’elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l’acquisizione. Tale acquisizione è effettuata nel rispetto della quota percentuale minima del 30 per cento prevista dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo).”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 51 della
“4 bis. La Giunta regionale riceve una relazione relativa agli acquisti effettuati dalle proprie strutture e dagli enti dipendenti al fine di monitorare gli acquisti verdi effettuati, verificare i risultati ottenuti e orientare le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali.”.
3. Alla fine del comma 5 dell’articolo 51 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 67 della
1. Al comma 1 dell’articolo 67 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 67 della
“1 bis. A decorrere dal 2013, la relazione è integrata riguardo allo stato di attuazione delle disposizioni inerenti la promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento a:
a) le procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all’articolo 1 bis, esplicitando le eventuali criticità emerse;
b) l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 51, con riferimento agli acquisti verdi;
c) le eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di prodotti e servizi verdi;
d) gli incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell’articolo 3 bis.”.