§ 4.5.91 - L.R. 12 ottobre 2012, n. 20.
Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:12/10/2012
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 4.5.91 - L.R. 12 ottobre 2012, n. 20.

Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici

(B.U. 18 ottobre 2012, n. 45)

 

Art. 1. Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici

1. La Giunta regionale, nel rispetto della norma fondamentale di riforma economico-sociale del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, assume una deliberazione di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, lettera g), delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale nel senso che la fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali, e non si applica alle citate zone umide tipizzate e individuate ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) [1].

2. I comuni e gli altri enti competenti, in conformità alla deliberazione di interpretazione autentica della Giunta regionale di cui al comma 1, sono tenuti ad adottare i necessari atti conseguenti con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del Piano paesaggistico regionale [2].

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 2013, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2013, n. 308, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2013, n. 308, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.