§ 3.1.57 - L.R. 7 agosto 2012, n. 18.
Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:07/08/2012
Numero:18


Sommario
Art. 1. 1. Come disposto dalla normativa statale vigente e nell'attesa dell'emanazione della legge regionale disciplinante, tra l'altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione


§ 3.1.57 - L.R. 7 agosto 2012, n. 18.

Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti.

(B.U. 16 agosto 2012, n. 19)

 

Art. 1.

1. Come disposto dalla normativa statale vigente e nell'attesa dell'emanazione della legge regionale disciplinante, tra l'altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore [1].

1-bis. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali [2].

2. Sono abrogati l'articolo 20 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ed i commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7.

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2013, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 gennaio 2013, n. 1.