§ 5.5.22 - R.R. 17 maggio 2012, n. 5.
Modifica del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia
Data:17/05/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifica del titolo)
Art. 2.  (Modifica dell’art. 1)
Art. 3.  (Modifiche dell’art. 2)
Art. 4.  (Modifica dell’art. 4)
Art. 5.  (Modifiche dell’art. 6)
Art. 6.  (Modifiche dell’art. 7)
Art. 7.  (Modifiche dell’art. 8)
Art. 8.  (Modifiche dell’art. 9)
Art. 9.  (Modifiche dell’art. 11)
Art. 10.  (Modifica dell’art. 12)
Art. 11.  (Modifica dell’art. 13)
Art. 12.  (Modifiche dell’art. 14)
Art. 13.  (Modifica dell’art. 15)
Art. 14.  (Modifica dell’art. 16)
Art. 15.  (Modifica dell’art. 18)
Art. 16.  (Inserimento dell’art. 19 bis)
Art. 17.  (Modifiche dell’art. 20)


§ 5.5.22 - R.R. 17 maggio 2012, n. 5.

Modifica del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”

(B.U. 31 maggio 2012, n. 55)

 

Art. 1. (Modifica del titolo)

1. Il titolo del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3, “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”, è sostituito dal seguente: “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”.

 

     Art. 2. (Modifica dell’art. 1)

1. Al comma 1, lettera d), dell’articolo 1 del r.r. 3/2012, le parole “Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistica-Venatoria 2010-2015” sono sostituite dalle seguenti: “criteri e indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria”.

 

     Art. 3. (Modifiche dell’art. 2)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 del r.r. 3/2012, è sostituito dal seguente:

“2. Le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), sono abilitate dalla Provincia, mediante apposite prove d’esame, previa frequentazione di specifici corsi organizzati e realizzati dagli ATC che li attivano periodicamente in relazione alle domande pervenute.

La Giunta regionale stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l’accesso ai corsi, le modalità delle prove d’esame e la composizione delle commissioni d’esame.

Le abilitazioni hanno validità su tutto il territorio regionale. La Provincia rilascia i relativi diplomi e i tesserini di riconoscimento.”

2. Al comma 3 dell’articolo 2 del r.r. 3/2012, le parole: “La Regione riconosce le abilitazioni conseguite presso le Province” sono sostituite dalle seguenti: “Le Province riconoscono le abilitazioni conseguite presso altre Province”.

 

     Art. 4. (Modifica dell’art. 4)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del r.r. 3/2012, la parola: “asfaltate” è sostituita dalla parola: “pubbliche”.

 

     Art. 5. (Modifiche dell’art. 6)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012, dopo le parole: “del cinghiale” sono aggiunte le seguenti: “tramite piano di gestione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012 le parole: “Gli ATC provvedono:” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini di cui al comma 1 gli ATC provvedono:”

3. Al comma 2, lettera e), dell’articolo 6 del r.r. 3/2012, sono aggiunte in fine le parole: “in base ai criteri di priorità definiti dal regolamento attuativo degli ATC medesimi”.

 

     Art. 6. (Modifiche dell’art. 7)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 7 del r.r. 3/2012 le parole “Qualora si riscontrasse una eccessiva presenza del cinghiale già in fase di censimento, l’ATC, sentita la Regione, può autorizzare il prelievo del cinghiale anche con la forma della braccata.” sono sostituite dalle seguenti: “L’ATC può prevedere nel piano di gestione di cui al comma 13 la forma della braccata, tenendo conto dell’eccessiva presenza del cinghiale o della morfologia del territorio.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nel territorio ricadente in zona C è consentito l’abbattimento del cinghiale sia in forma individuale che occasionale nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale.”

3. Il comma 5 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012, è sostituito dal seguente:

“5. Il cacciatore appartenente a una squadra di braccata o a un gruppo di girata opera esclusivamente nella squadra o nel gruppo ove è iscritto nell’ambito di un solo ATC della regione e solo in veste di ospite in altre squadre o gruppi di girata per un massimo di 5 braccate e girate per stagione venatoria, fatta salva la possibilità di operare all’interno delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).”

4. Al comma 6 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012, sono aggiunte in fine le parole: “e possono essere iscritti anche ad una squadra o un gruppo di girata”.

5. Il comma 13 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012, è sostituito dal seguente:

“13. L’ATC, previa verifica della documentazione, trasmette alla Provincia, entro il 30 giugno, il piano di gestione annuale contenente quanto previsto dall’articolo 6, comma 2. La Provincia, entro 45 giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente, lo approva e rilascia le relative autorizzazioni.”

6. Al comma 14 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012, sono soppresse le parole: “, fornito dalla Provincia”.

 

     Art. 7. (Modifiche dell’art. 8)

1. Al comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro”.

2. Al comma 15 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012, le parole: “emanate dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “stabilite con il piano annuale proposto dagli ATC”.

 

     Art. 8. (Modifiche dell’art. 9)

1. Nella rubrica dell’articolo 9 del r.r. 3/2012 dopo le parole: “aziende faunistico-venatorie” sono aggiunte le seguenti: “e agri-turistico-venatorie”.

2. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 3/2012, dopo la parola: “AFV” sono aggiunte le seguenti: “e nelle AATV”.

3. Al comma 2 dell’articolo 9 del r.r. 3/2012, le parole: “lettere a), c), d), e), e i)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), c), d), e) e h)”.

4. Al comma 6 dell’articolo 9 del r.r. 3/2012, dopo la parola: “AFV” sono aggiunte le seguenti: “o delle AATV”.

5. Dopo il comma 7 dell’articolo 9 del r.r. 3/2012, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Nelle AFV e nelle AATV è consentito l’abbattimento del cinghiale sia in forma individuale che occasionale nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale.”

 

     Art. 9. (Modifiche dell’art. 11)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del r.r. 3/2012, le parole: “provvede al controllo delle popolazioni di cinghiale” sono sostituite dalle seguenti: “, in collaborazione con gli ATC, provvede al controllo delle popolazioni di cinghiali”.

2. Al comma 3 dell’articolo 11 del r.r. 3/2012, le parole: “lettere a), c), d), e), e i)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), c), d), e) e h)”.

3. Al comma 4 dell’articolo 11 del r.r. 3/2012, le parole: “oltre che” sono sostitute dalle seguenti: “anche su segnalazione degli ATC,” e, dopo le parole: “motivi sanitari,”, la parola: “anche” è sostituita dalla parola: “ovvero”.

 

     Art. 10. (Modifica dell’art. 12)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 3/2012, le parole: “Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistica-Venatoria 2010-2015” sono sostituite dalle seguenti: “criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria”.

 

     Art. 11. (Modifica dell’art. 13)

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012, le parole: “dalla Provincia su proposta dell’ATC” sono sostituite dalle seguenti: “dagli ATC”.

 

     Art. 12. (Modifiche dell’art. 14)

1. Al comma 5 dell’articolo 14 del r.r. 3/2012 le parole: “Entro quarantacinque giorni dall’avvio” sono sostituite dalle seguenti: “Almeno quarantacinque giorni prima dell’avvio”.

2. Al comma 7 dell’articolo 14 del r.r. 3/2012, le parole: “fornito dalla Provincia” sono soppresse.

 

     Art. 13. (Modifica dell’art. 15)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 del r.r. 3/2012 le parole: “entro quindici giorni dall’avvio” sono sostituite dalle seguenti: “almeno quindici giorni prima dell’avvio”.

 

     Art. 14. (Modifica dell’art. 16)

1. Al comma 5 dell’articolo 16 del r.r. 3/2012, le parole: “lettere a), c), e i)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), c) e h)”.

 

     Art. 15. (Modifica dell’art. 18)

1. Il comma 10 dell’articolo 18 del r.r. 3/2012, è sostituito dal seguente:

“10. L’abilitazione dell’ausiliare deve essere rinnovata ogni due anni da un giudice dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), esperto in cani da traccia. E’ esonerato dal rinnovo l’ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque recuperi di ungulati feriti con esito positivo.” .

 

     Art. 16. (Inserimento dell’art. 19 bis)

1. Dopo l’articolo 19 del r.r. 3/2012, è inserito il seguente:

“Art. 19 bis. (Modalità di riconsegna del tesserino per la caccia di selezione)

1. Il cacciatore in possesso del tesserino per la caccia di selezione agli ungulati, di cui articolo 29, comma 8 quater, della l.r. 7/1995, deve riconsegnarlo secondo le stesse modalità stabilite dall’articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.”.

 

     Art. 17. (Modifiche dell’art. 20)

1. Il comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 3/2012, è sostituito dal seguente comma:

“1. In sede di prima applicazione, per la stagione venatoria 2012/13, valgono le seguenti disposizioni:

a) il termine di cui all’articolo 14, comma 4, è posticipato al 31 maggio;

b) la ripartizione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1, è realizzata sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria;

c) i distretti di gestione del cinghiale di cui all’articolo 5 sono definiti dagli ATC nell’ambito del piano annuale previsto dall’articolo 7, comma 13;

d) il termine annuale di cui all’articolo 7, comma 2, per la presentazione delle domande per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale è posticipato al 31 maggio 2012;

e) le figure tecniche previste dall’articolo 7, commi 3 e 4, per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale, fermo restando gli altri requisiti, possono essere sostituite da coloro che sono stati autorizzati alla caccia al cinghiale, rispettivamente in braccata o in girata, dalle Province o da altre Regioni nelle tre stagioni venatorie precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) i distretti di gestione dei cervidi di cui all’articolo 12, comma 1, sono definiti dagli ATC nell’ambito del piano annuale così come previsto all’articolo 13, comma 1.”

2. Al comma 3 dell’articolo 20 del r.r. 3/2012 le parole “La Regione” sono sostituite dalle parole “Le Province” e la parola: “riconosce” è sostituita dalla parola: “riconoscono”.

3. Al comma 4 dell’articolo 20 del r.r. 3/2012, le parole: “per le spese correlate alla gestione medesima” sono sostituite dalle seguenti: “alle attività di gestione degli ungulati e all’attività di prevenzione e risarcimento dei danni all’agricoltura”.