Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia |
Data: | 17/05/2012 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica del titolo) |
Art. 2. (Modifica dell’art. 1) |
Art. 3. (Modifiche dell’art. 2) |
Art. 4. (Modifica dell’art. 4) |
Art. 5. (Modifiche dell’art. 6) |
Art. 6. (Modifiche dell’art. 7) |
Art. 7. (Modifiche dell’art. 8) |
Art. 8. (Modifiche dell’art. 9) |
Art. 9. (Modifiche dell’art. 11) |
Art. 10. (Modifica dell’art. 12) |
Art. 11. (Modifica dell’art. 13) |
Art. 12. (Modifiche dell’art. 14) |
Art. 13. (Modifica dell’art. 15) |
Art. 14. (Modifica dell’art. 16) |
Art. 15. (Modifica dell’art. 18) |
Art. 16. (Inserimento dell’art. 19 bis) |
Art. 17. (Modifiche dell’art. 20) |
§ 5.5.22 - R.R. 17 maggio 2012, n. 5.
Modifica del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”
(B.U. 31 maggio 2012, n. 55)
Art. 1. (Modifica del titolo)
1. Il titolo del
Art. 2. (Modifica dell’art. 1)
1. Al comma 1, lettera d), dell’articolo 1 del
Art. 3. (Modifiche dell’art. 2)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 del
“2. Le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), sono abilitate dalla Provincia, mediante apposite prove d’esame, previa frequentazione di specifici corsi organizzati e realizzati dagli ATC che li attivano periodicamente in relazione alle domande pervenute.
La Giunta regionale stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l’accesso ai corsi, le modalità delle prove d’esame e la composizione delle commissioni d’esame.
Le abilitazioni hanno validità su tutto il territorio regionale. La Provincia rilascia i relativi diplomi e i tesserini di riconoscimento.”
2. Al comma 3 dell’articolo 2 del
Art. 4. (Modifica dell’art. 4)
1. Al comma 2 dell’articolo 4 del
Art. 5. (Modifiche dell’art. 6)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del
2. Al comma 2 dell’articolo 6 del
3. Al comma 2, lettera e), dell’articolo 6 del
Art. 6. (Modifiche dell’art. 7)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 7 del
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del
“1 bis. Nel territorio ricadente in zona C è consentito l’abbattimento del cinghiale sia in forma individuale che occasionale nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale.”
3. Il comma 5 dell’articolo 7 del
“5. Il cacciatore appartenente a una squadra di braccata o a un gruppo di girata opera esclusivamente nella squadra o nel gruppo ove è iscritto nell’ambito di un solo ATC della regione e solo in veste di ospite in altre squadre o gruppi di girata per un massimo di 5 braccate e girate per stagione venatoria, fatta salva la possibilità di operare all’interno delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).”
4. Al comma 6 dell’articolo 7 del
5. Il comma 13 dell’articolo 7 del
“13. L’ATC, previa verifica della documentazione, trasmette alla Provincia, entro il 30 giugno, il piano di gestione annuale contenente quanto previsto dall’articolo 6, comma 2. La Provincia, entro 45 giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente, lo approva e rilascia le relative autorizzazioni.”
6. Al comma 14 dell’articolo 7 del
Art. 7. (Modifiche dell’art. 8)
1. Al comma 2 dell’articolo 8 del
2. Al comma 15 dell’articolo 8 del
Art. 8. (Modifiche dell’art. 9)
1. Nella rubrica dell’articolo 9 del
2. Al comma 1 dell’articolo 9 del
3. Al comma 2 dell’articolo 9 del
4. Al comma 6 dell’articolo 9 del
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 9 del
“7 bis. Nelle AFV e nelle AATV è consentito l’abbattimento del cinghiale sia in forma individuale che occasionale nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale.”
Art. 9. (Modifiche dell’art. 11)
1. Al comma 1 dell’articolo 11 del
2. Al comma 3 dell’articolo 11 del
3. Al comma 4 dell’articolo 11 del
Art. 10. (Modifica dell’art. 12)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 del
Art. 11. (Modifica dell’art. 13)
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 13 del
Art. 12. (Modifiche dell’art. 14)
1. Al comma 5 dell’articolo 14 del
2. Al comma 7 dell’articolo 14 del
Art. 13. (Modifica dell’art. 15)
1. Al comma 1 dell’articolo 15 del
Art. 14. (Modifica dell’art. 16)
1. Al comma 5 dell’articolo 16 del
Art. 15. (Modifica dell’art. 18)
1. Il comma 10 dell’articolo 18 del
“10. L’abilitazione dell’ausiliare deve essere rinnovata ogni due anni da un giudice dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), esperto in cani da traccia. E’ esonerato dal rinnovo l’ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque recuperi di ungulati feriti con esito positivo.” .
Art. 16. (Inserimento dell’art. 19 bis)
1. Dopo l’articolo 19 del
“Art. 19 bis. (Modalità di riconsegna del tesserino per la caccia di selezione)
1. Il cacciatore in possesso del tesserino per la caccia di selezione agli ungulati, di cui articolo 29, comma 8 quater, della
Art. 17. (Modifiche dell’art. 20)
1. Il comma 1 dell’articolo 20 del
“1. In sede di prima applicazione, per la stagione venatoria 2012/13, valgono le seguenti disposizioni:
a) il termine di cui all’articolo 14, comma 4, è posticipato al 31 maggio;
b) la ripartizione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1, è realizzata sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria;
c) i distretti di gestione del cinghiale di cui all’articolo 5 sono definiti dagli ATC nell’ambito del piano annuale previsto dall’articolo 7, comma 13;
d) il termine annuale di cui all’articolo 7, comma 2, per la presentazione delle domande per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale è posticipato al 31 maggio 2012;
e) le figure tecniche previste dall’articolo 7, commi 3 e 4, per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale, fermo restando gli altri requisiti, possono essere sostituite da coloro che sono stati autorizzati alla caccia al cinghiale, rispettivamente in braccata o in girata, dalle Province o da altre Regioni nelle tre stagioni venatorie precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento;
f) i distretti di gestione dei cervidi di cui all’articolo 12, comma 1, sono definiti dagli ATC nell’ambito del piano annuale così come previsto all’articolo 13, comma 1.”
2. Al comma 3 dell’articolo 20 del
3. Al comma 4 dell’articolo 20 del